DI COSA SI TRATTA
Consiste nel riconoscimento di detrazione d’imposta in percentuale sulle spese sostenute per la sostituzione di prodotti che favoriscono il risparmio energetico, quali ad esempio serramenti e porte blindate.
Si tratta di RIDUZIONI DELL’IRPEF e dell’IRES. I prodotti sostituiti devono rispettare i requisiti di TRASMITTANZA TERMICA richiesti dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in base alle differenti ZONE CLIMATICHE di riferimento.
BENEFICIARI
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono beneficiare della detrazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile (es. usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i condòmini, relativamente ad interventi su parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- i comodatari.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI
Assicurate le condizioni su esposte:
- scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°25) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
- in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
- un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa;
- Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”.